Statuto

 

Articolo 1)

Denominazione

  • E’ costituita un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE ABILITY AMO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE”, abbreviabile in “ABILITY AMO ONLUS” (qui di seguito, l’Associazione).
  • Ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997 l’Associazione assume nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la qualificazione di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Articolo 2)

Sede e Ambito territoriale di operatività

  • L’Associazione ha sede legale in Torino alla via De Sonnaz n. 11
  • L’Associazione opera prevalentemente nell’ambito del territorio metropolitano torinese e della Regione Piemonte.

Articolo 3)

Scopi, Finalità e Durata

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza socio-sanitaria a favore di persone con disabilità fisica e/o mentale che ne limiti la partecipazione. Le finalità si esplicano prevalentemente nel promuovere, anche con supporto finanziario, la creazione e sviluppo di infrastrutture, la acquisizione di attrezzature e la realizzazione e sviluppo di percorsi formativi in favore dei Beneficiari.
  2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
  3. Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione essenzialmente si avvale delle prestazioni fornite in forma volontaria e gratuita dai propri Aderenti. In mancanza l’Associazione potrà usufruire di prestazioni professionali acquisite all’esterno. Nell’ambito delle proprie competenze e delle proprie finalità statutarie, l’Associazione potrà svolgere attività retribuite nei confronti di terzi.
  4. La durata dell’Associazione è illimitata; l’Assemblea potrà deliberarne lo scioglimento secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 4)

Fondo di dotazione iniziale e Patrimonio

  1. Il fondo di dotazione dell’Associazione è costituito inizialmente dai versamenti effettuati dai fondatori.
  2. Per lo svolgimento delle proprie attività e la realizzazione del proprio scopo, l’Associazione si avvale del proprio Patrimonio, che è composto:

2.1. dal fondo di dotazione, costituito inizialmente dai versamenti effettuati dai fondatori e successivamente dalle quote di ammissione e dalle quote annue di iscrizione;

2.2. dagli ulteriori versamenti effettuati dai Fondatori e da coloro che successivamente hanno aderito alla Associazione;

2.3. dalle elargizioni o contributi ricevuti da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche;

2.4. dagli avanzi netti di gestione;

2.5. dagli eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

2.6. dai beni mobili, immobili e altre utilità che pervengono alla Associazione a qualsiasi altro titolo.

  1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuare all’atto di adesione alla Associazione da parte di chi intende associarsi e la quota annuale di iscrizione.
  2. L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della relativa quota all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello iniziale e a quelli annuali.
  3. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla stessa a titolo di versamento al fondo di dotazione.
  4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 5)

Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari

  1. Sono Aderenti della Associazione:

1.1. i Fondatori;

1.2. i Soci della Associazione;

1.3. i Benemeriti della Associazione;

  1. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
  2. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
  3. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione e dell’originario fondo di dotazione della stessa.
  4. Sono Soci coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
  5. Sono Benemeriti coloro che effettuano versamenti in denaro o conferiscono a qualsiasi altro titolo nel Patrimonio dell’Associazione beni ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio Benemerito può anche essere assegnata, su decisione del Consiglio Direttivo, a persone che si siano particolarmente distinte nell’attività di volontariato a favore dell’Associazione.
  6. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in relazione ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
  7. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
  8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione in tempi ragionevoli. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitarne la motivazione.
  9. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi alla Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
  10. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Ove l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, potrà adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto e a quanto previsto dal successivo art.17. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia degli organismi competenti.
  11. Sono Beneficiari dell’Associazione coloro in favore dei quali vengono erogati i servizi e che beneficiano delle attività che la stessa svolge.

Articolo 6)

Organi della Associazione

  1. Sono organi della Associazione:

1.1. l’Assemblea degli Aderenti all’Associazione;

1.2. il Consiglio Direttivo;

1.3. il Presidente;

1.4. il Vice Presidente;

1.5. il Tesoriere;

1.6 il Revisore;

1.7 i Probiviri.

  1. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
  2. Tutti gli incarichi sociali sono assunti e svolti dagli Aderenti a titolo gratuito, fino a revoca o dimissioni.

Articolo 7)

Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.
  2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Maggio) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre). Essa inoltre:

2.1. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere;

2.2. delinea gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;

2.3. delibera sulle modifiche al presente Statuto;

2.4. approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione;

2.5. delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

2.6. delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo Patrimonio.

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Tesoriere. Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea è convocata nel territorio della provincia di Torino.
  2. La convocazione è fatta mediante lettera o posta elettronica o comunque con mezzi che ne assicurino la ricezione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli aderenti alla Associazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
  3. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
  4. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
  5. Ogni Aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione. Ciascun Associato può essere latore di non più di tre deleghe.
  6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
  7. Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi (nei limiti di quanto previsto dall’art. 14), occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
  8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in mancanza, su designazione dei presenti.

Articolo 8)

Il Consiglio Direttivo

  1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
  2. Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere Aderenti all’Associazione, durano in carica fino a revoca o dimissioni.
  3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
  4. Dalla nomina a Consigliere, Consigliere-Segretario, Tesoriere, Presidente o Vice Presidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
  5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

5.1. la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, le decisioni in merito al compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti con esclusione dei poteri di competenza dell’Assemblea;

5.2. la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;

5.3. l’ammissione all’Associazione di nuovi Aderenti;

5.4. l’approvazione del progetto di bilancio preventivo e del progetto di bilancio consuntivo, predisposti annualmente con l’ausilio del Tesoriere.

  1. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, nonché conferire, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera o posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
  3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza della suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
  4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
  5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
  6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di volti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 9)

Il Presidente

  1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche a qualsiasi Aderente dell’Associazione per singoli atti, nel rispetto delle forme di legge al riguardo.
  2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 10)

Il Vice Presidente

  1. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 11)

Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, concorre nella predisposizione il progetto del bilancio consuntivo e di quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 12)

Il Segretario del Consiglio Direttivo

  1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’Associazione.
  2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli aderenti alla Associazione.

Articolo 13)

Bilancio consuntivo e preventivo

  1. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
  2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione tramite trasmissione in formato elettronico.

Articolo 14)

Divieto di distribuzione di utili e degli avanzi di gestione

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15)

Libri della Associazione

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli aderenti alla Associazione.
  2. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 16)

Scioglimento

  1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della L. 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17)

Clausola compromissoria

  1. Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell’Atto Costitutivo dell’Associazione e/o del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, così come qualunque controversia fra l’Associazione e gli Aderenti, o fra gli Aderenti, o fra gli Aderenti e gli organi dell’Associazione e/o i loro membri, che non possa essere composta amichevolmente all’interno e nell’ambito dell’Associazione stessa e che non venga devoluta alla cognizione di uno o più arbitri mediante apposito accordo compromissorio sottoscritto da tutte le parti contendenti, sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.
  2. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Torino.

Articolo 18)

Normativa applicabile – Clausola di rinvio

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto o regolato nel presente Statuto, si fa rinvio al Codice Civile, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed alle altre norme di legge tempo per tempo vigenti in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e/o di solidarietà sociale.